Itabus

CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DISTRIBUZIONE TITOLI DI VIAGGIO ITABUS (LE “CONDIZIONI GENERALI”)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

1.           Generalità e oggetto

1.1.        Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini e le condizioni del Contratto (come di seguito definito) tra ITABUS S.p.A., società per azioni di diritto italiano a socio unico, con sede legale in Roma, via Casilina n. 1, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 15232291003, iscritta al R.E.A. della CCIAA di Roma al n. RM-1576602, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (“Itabus”) e l’impresa (il “Rivenditore” e, congiuntamente ad Itabus, le “Parti”) avente ad oggetto l’incarico, che il Rivenditore assume, di (i) vendere, su richiesta della propria clientela (la “Clientela”) i Servizi Itabus (come di seguito definiti) in nome e per conto di Itabus (i “Servizi Vendita del Rivenditore”) e (ii) emettere copia cartacea dei relativi promemoria di viaggio, corrispondenti a Titoli di Trasporto (come di seguito definiti) emessi in modalità elettronica (i “Servizi Ulteriori del Rivenditore” e, congiuntamente con Servizi Vendita del Rivenditore, “Servizi Rivenditore”).

1.2.        Il Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali e dalle condizioni particolari indicate nella Proposta di Adesione (come di seguito definita). Le condizioni particolari in alcuni casi definiscono nel dettaglio le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, mentre in altri potrebbero derogare a specifiche disposizioni contemplate nelle Condizioni Generali. In caso di eventuali conflitti o discrepanze tra le presenti Condizioni Generali e le specifiche pattuizioni concordate tra Itabus e il Rivenditore nel Contratto, prevarranno le disposizioni di quest’ultimo.

1.3.        Ogni eventuale modifica delle presenti Condizioni Generali dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

2.           Definizioni

Account Rivenditore: indica l’account del Rivenditore sulla Piattaforma Itabus per Rivenditori.

Addebito SEPA: ha il significato di cui al paragrafo 11.3.1 delle presenti Condizioni Generali.

Attivazione Account Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 5.1 (ii) delle presenti Condizioni Generali.

Clientela: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Commissione Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 9.1 delle presenti Condizioni Generali.

Comunicazione Inibizione Account Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 15.1 delle presenti Condizioni Generali.

Comunicazione Resoconto: ha il significato di cui al paragrafo 10.3 delle presenti Condizioni Generali.

Condizioni Generali di Trasporto Itabus: indica le condizioni generali di trasporto di Itabus disponibili sul sito internet www.itabus.it.

Contestazioni Resoconto: ha il significato di cui al paragrafo 12.2 delle presenti Condizioni Generali.

Conto Rivenditore A: ha il significato di cui al paragrafo 11.3.1 delle presenti Condizioni Generali.

Contratto: indica il contratto di volta in volta sottoscritto tra Itabus ed il Rivenditore che disciplina la vendita - da parte di quest’ultimo - di Servizi Itabus, regolato dalle presenti Condizioni Generali e conforme a quanto previsto dalla relativa Proposta di Adesione e relativi allegati.

Diritti di Proprietà Intellettuale: indica tutti i diritti registrati o non registrati su invenzioni, comprese le domande di brevetto, brevetti e modelli di utilità, diritti di design, copyright, marchi, ditte e denominazioni di servizi, domain names, know-how, trade secret, software e informazioni riservate e diritti su altri segreti commerciali, nonché tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, i diritti derivati e le forme di tutela di natura simile dovunque nel mondo.


Fattura: ha il significato di cui al paragrafo 10.4 delle presenti Condizioni Generali.

GDPR: indica il Regolamento UE n. 2016/679.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno di calendario, fatta eccezione per: (i) i sabati e le domeniche; e (ii) gli altri giorni in cui gli istituti di credito non sono aperti al pubblico a Roma.

Introiti: indica l’ammontare corrispondente all’importo lordo facciale di tutti i Titoli di Trasporto emessi dietro

richiesta per il tramite della Piattaforma Itabus per Rivenditori.

Introiti Netti: indica gli Introiti al netto delle Provvigioni del Rivenditore.

Itabus: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Mandato SEPA: il mandato permanente di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale in Italia indicato dal Rivenditore (SEPA Direct Debit) a favore di Itabus per gli importi dovuti a titolo di Introiti Netti.

Manuale Operatore: il documento contenente informazioni, dati, istruzioni e notizie necessari o utili per il corretto utilizzo della Piattaforma Itabus per Rivenditori e per lo svolgimento del Servizio Rivenditore.

Percentuale di Provvigione: ha il significato di cui al paragrafo 8.1 delle presenti Condizioni Generali

Periodo di Riferimento: ha il significato di cui al paragrafo 10.2 delle presenti Condizioni Generali. Piattaforma Itabus per Rivenditori: ha il significato di cui al paragrafo 5.1(i) delle presenti Condizioni Generali. Proposta di Adesione: ha il significato di cui al paragrafo 3.1 delle presenti Condizioni Generali.

Provvigione: ha il significato di cui al paragrafo 8.1 delle presenti Condizioni Generali.

Replica Inibizione Account Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 15.1 delle presenti Condizioni Generali.

Resoconto Itabus: ha il significato di cui al paragrafo 10.2 delle presenti Condizioni Generali.

Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Rivenditore A: indica il Rivenditore cui Itabus si riserva la possibilità di applicare il sistema di gestione economico contabile di cui al paragrafo 11.3 delle presenti Condizioni Generali.

Rivenditore B: indica il Rivenditore cui si applica il sistema di gestione economico contabile di cui al paragrafo

11.2 delle presenti Condizioni Generali.

Segnalazioni Addebito Errato: ha il significato di cui al paragrafo 12.2 delle presenti Condizioni Generali.

Servizi Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Servizi Vendita del Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Servizi Ulteriori del Rivenditore: ha il significato di cui al paragrafo 1.1 delle presenti Condizioni Generali.

Servizi Itabus: indica i servizi prestati a terzi da Itabus aventi ad oggetto, inter alia, lo svolgimento di attività di traporto passeggeri mediante servizi su autolinee interregionali di competenza statale, nazionali e internazionali, attraverso l’impegno di autobus dotati di elevati standard tecnologici e dotazioni di bordo anche al servizio dell’utenza.

Titoli di Trasporto: ha il significato di cui al paragrafo 6.1(ii) delle presenti Condizioni Generali.

3.           Proposta di Adesione

3.1.        Le Parti convengono che il Rivenditore, ai fini della sottoscrizione del Contratto, presenti ad Itabus una proposta di adesione alle presenti Condizioni Generali sottoscritta dal Rivenditore e completa di tutti i dati ivi richiesti (la “Proposta di Adesione”), inviando l’originale sottoscritto a ITABUS S.p.A., Via Casilina,1, 00182 Roma (RM) e anticipando copia per immagine dello stesso da mail PEC all’indirizzo e-mail itabus.commerciale@pec.it. La trasmissione della Proposta di Adesione sottoscritta dal


Rivenditore comporta l’accettazione integrale da parte dello stesso delle presenti Condizioni Generali e delle condizioni particolari in essa indicate.

3.2.        L’efficacia e la validità della Proposta di Adesione del Rivenditore sono subordinate, inter alia, alla:

(i)     dichiarazione da parte del Rivenditore di essere munito di ogni necessaria autorizzazione per lo svolgimento dei Servizi Rivenditore;

(ii)    dichiarazione da parte del Rivenditore di non aver instaurato - in qualsivoglia modo - alcun vincolo di esclusiva con altri operatori attivi nel settore dei trasporti di passeggeri per l’erogazione di servizi analoghi ai Servizi Rivenditore o comunque ai servizi oggetto del Contratto che sarà sottoscritto tra le Parti;

(iii)   allegazione di copia di propria visura camerale aggiornata a non più di 180 (centottanta) giorni antecedenti alla sottoscrizione del Contratto;

(iv)   dichiarazione da parte del Rivenditore di aver letto e compreso le Condizioni Generali di Trasporto Itabus;

(v)    dichiarazione da parte del Rivenditore di essere ovvero, se del caso, di non essere soggetto all’obbligo

di fatturazione elettronica ai sensi della legislazione vigente;

(vi)   compilazione e sottoscrizione del mandato a emettere fattura in nome e per conto del Rivenditore conformemente al modello allegato alla Proposta di Adesione.

3.3.        Qualora le Parti convengano che il Rivenditore assuma l’incarico quale Rivenditore A, la relativa Proposta di Adesione, oltre ai documenti previsti al precedente 3.2, dovrà contenere l’indicazione di tale scelta ed essere trasmessa unitamente ad apposito Mandato SEPA sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore.

3.4.        La Proposta di Adesione ha valore di mera proposta contrattuale verso Itabus, la quale pertanto si riserva la facoltà di rifiutare in ogni caso la suddetta Proposta di Adesione.


4.           Accettazione della Proposta di Adesione ed Attivazione dell’Account Rivenditore

4.1.        In caso di accettazione della Proposta di Adesione del Rivenditore, quest’ultima sarà comunicata da Itabus trasmettendo apposita comunicazione al domicilio eletto dal Rivenditore ai sensi dell’Articolo 22 e indicato nella Proposta di Adesione.

4.2.        L’accettazione della Proposta di Adesione del Rivenditore avviene a insindacabile giudizio di Itabus.


5.           Attività svolta da Itabus e relative obbligazioni

5.1.        Itabus si impegna a:

(i)     mettere a disposizione del Rivenditore l’accesso ad un’area dedicata del sito www.itabus.it al fine di permettere allo stesso, previa autenticazione mediante le credenziali di accesso, il compimento delle operazioni di vendita dei Servizi Itabus (la “Piattaforma Itabus per Rivenditori”);

(ii)    trasmettere, a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Rivenditore nella Proposta di Adesione, le credenziali (username e password) per il primo accesso dello stesso alla Piattaforma Itabus per Rivenditori, attraverso il quale avviene l’attivazione dell’account del Rivenditore (l’“Attivazione Account Rivenditore”);

(iii)   collaborare con il Rivenditore per la risoluzione di eventuali problematiche connesse al funzionamento della Piattaforma Itabus per Rivenditori, da comunicarsi al numero telefonico 06/88938232.

Eventuali variazioni di tale contatto saranno comunicate tempestivamente al Rivenditore; e

(iv)   fornire informazioni, dati, istruzioni e le notizie necessari o utili per il corretto svolgimento del Servizio Rivenditore, mediante trasmissione del Manuale Operatore, a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Rivenditore nella Proposta di Adesione.


5.2.        Itabus si riserva il diritto di effettuare, con riferimento ai Servizi Itabus, in ogni caso, variazioni relative a itinerari, prezzi, date e orari di partenza e/o di arrivo.

5.3.        Itabus si riserva altresì il diritto di modificare, in tutto o in parte, le funzionalità della Piattaforma Itabus per Rivenditori. In tal caso, saranno comunicati con congruo anticipo al Rivenditore eventuali nuovi requisiti tecnici e/o modalità di accesso, nonché le necessarie regole e misure di sicurezza, procedendo – ove necessario – al rilascio di nuove credenziali o all’aggiornamento del Manuale Operatore, al fine di consentire al Rivenditore di adeguarvisi.

6.           Attività svolta dal Rivenditore e relative obbligazioni

6.1.        Con la stipula del Contratto, il Rivenditore si obbliga a:

(i)     eseguire i Servizi Rivenditore, in conformità al Contratto e alle Condizioni Generali di Trasporto Itabus;

(ii)    effettuare i Servizi Vendita del Rivenditore per il tramite della Piattaforma Itabus per Rivenditori, previo accreditamento tramite il proprio Account Rivenditore, uniformandosi alla procedura volta all’emissione dei titoli di trasporto relativi ai Servizi Itabus in favore della Clientela (i “Titoli di Trasporto”);

(iii)   assicurare, ai fini del corretto svolgimento dei Servizi Rivenditore, la disponibilità presso i propri locali di un personal computer dotato di accesso ad Internet, di un browser di navigazione Internet e di una stampante;

(iv)   consentire ai propri dipendenti e/o collaboratori autorizzati di effettuare i Servizi Rivenditore ferma restando, in ogni caso, la responsabilità del Rivenditore per ogni eventuale danno patito da Itabus e/o dalla Clientela a causa della condotta inadempiente dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso nell’esecuzione dei Servizi Rivenditore;

(v)    conformarsi al Manuale Operatore e istruire in tal senso dipendenti e/o collaboratori;

(vi)   mantenere riservati l’username e la password per l’accesso alla Piattaforma Itabus per Rivenditori e a non rivelarli a soggetti terzi, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o collaboratori autorizzati ad effettuare i Servizi Rivenditore. A tal proposito, il Rivenditore dovrà comunicare tempestivamente a Itabus eventuali (sospetti) casi di security breach o usi impropri dei dati di accesso;

(vii)  comunicare tempestivamente a Itabus eventuali variazioni del proprio numero telefonico e del proprio contatto e-mail (rispetto a quelli già forniti nella Proposta di Adesione) per agevolare il contatto diretto nonché comunicare ogni eventuale modifica relativa alla propria (i) forma societaria,

(ii) compagine sociale, (iii) sede legale e/o sedi secondarie e comunque a qualsiasi variazione riportata nel Registro delle Imprese ed intervenuta successivamente alla conclusione del Contratto. La comunicazione dovrà avvenire con le modalità definite al successivo Articolo 24;

(viii)  informare Itabus di eventuali esigenze e necessità della Clientela o particolarità relative al servizio di trasporto dalla stessa acquistato, contattando il numero telefonico dedicato 06/88938232 od ogni altro ulteriore numero telefonico che verrà di volta in volta comunicato da Itabus;

(ix)   non utilizzare e a non acquistare, su qualsiasi motore di ricerca, le keywords ed i domini (URL) che

contengano il marchio “Itabus” così come registrato e di proprietà di Itabus;

(x)    astenersi, in ogni caso, dal rivolgere alla Clientela commenti riguardanti Itabus e i Servizi Itabus che possano nuocere alla reputazione e all’avviamento di Itabus stessa nonché dal compimento di operazioni finalizzate all’emissione di Titoli di Trasporto eseguite al solo fine di rivendita successiva o comunque in danno ad Itabus.

6.2.        Il Rivenditore si obbliga inoltre nei confronti di Itabus:

(i)     a fornire alla Clientela, con professionalità e diligenza, sia prima che dopo l’emissione dei relativi Titoli di Trasporto, tutte le informazioni necessarie ed utili relative ai Servizi Itabus dalla stessa richiesti. Tali informazioni includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la tratta, la data, l’orario e il prezzo del Servizio Itabus, le dimensioni del bagaglio accettato, l’orario di presentazione

alla stazione, gli eventuali altri servizi ricompresi ecc.;

(ii)    a rendere disponibili alla Clientela, in formato cartaceo e/o elettronico, e a far visionare ed accettare alla Clientela le Condizioni Generali di Trasporto Itabus;

(iii)   qualora il Rivenditore applichi le Commissioni Rivenditore ai sensi del successivo Articolo 9, a informarne la Clientela, in modo chiaro ed adeguato;

(iv)   a manlevare e tenere indenne Itabus stessa da qualsiasi pretesa di terzi, danno, responsabilità, indennizzo ed onere che dovesse derivare a Itabus quale conseguenza diretta ovvero indiretta della mancata veridicità della dichiarazione di cui al successivo Paragrafo 7.2, salvo il diritto di Itabus al risarcimento del danno;

(v)    a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto le autorizzazioni di cui all’Articolo 3.2(i); e

(vi)   a mettere a disposizione della Clientela ogni modalità di pagamento in uso presso il Rivenditore stesso.

6.3.        Il Rivenditore presta il proprio consenso affinché, non appena sarà perfezionata l’Attivazione Account Rivenditore, lo stesso compaia in qualità di “Rivenditore convenzionato Itabus” sia sul portale www.itabus.it sia su ulteriori supporti, quali materiali informativi e pubblicitari. Il Rivenditore si obbliga, inoltre, non appena sarà perfezionata l’Attivazione Account Rivenditore, ad esporre il materiale pubblicitario fornito da Itabus, quali vetrofanie e supporti informativi (riguardanti le fermate, il periodo, i giorni e l’orario di esercizio dei servizi di linea svolti da Itabus), nel rispetto delle caratteristiche del punto vendita, con l’obiettivo di rendere possibile al pubblico la facile identificazione del proprio punto vendita quale rivenditore dei Servizi Itabus. Al riguardo, in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 20, il Rivenditore si obbliga a rispettare e a tutelare il marchio e l’immagine di Itabus, restando inteso che Itabus manterrà l’esclusiva titolarità dei propri marchi e segni distintivi, senza che l’eventuale autorizzazione di Itabus al Rivenditore all’utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo al Rivenditore sul marchio e segni distintivi di Itabus medesima.

6.4.        Il Rivenditore acconsente, inoltre, alla ricezione di comunicazioni di natura informativa e promozionale riservate ai Rivenditori convenzionati Itabus. Questo consenso è necessario per potere partecipare a concorsi a premi, programmi di incentivazione e qualsiasi altra iniziativa ideata da Itabus per il canale rivenditori.

6.5.        In aggiunta a quanto sopra, il Rivenditore A dovrà comunicare, con le modalità di cui all’Articolo 22, eventuali variazioni riguardanti il Mandato SEPA o del Conto Rivenditore A, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti alle suddette variazioni.

7.           Assenza di esclusiva

7.1         Le Parti riconoscono e si danno vicendevolmente atto che la sottoscrizione del Contratto non comporta l’instaurazione di alcun vincolo di esclusiva con riferimento alle attività oggetto del Contratto stesso. In particolare, le Parti convengono che la sottoscrizione del Contratto non escluderà il diritto di Itabus di incaricare altri soggetti a svolgere attività di vendita dei Servizi Itabus.

7.2         Il Rivenditore, aderendo alle presenti Condizioni Generali, espressamente dichiara di non aver instaurato

– in qualsivoglia modo – alcun vincolo di esclusiva con altri operatori attivi nel settore dei trasporti di passeggeri per l’erogazione di servizi analoghi ai Servizi Rivenditore o comunque ai servizi oggetto del Contratto che sarà sottoscritto tra le Parti. Al riguardo, il Rivenditore si obbliga a manlevare e tenere indenne Itabus da qualsiasi pretesa di terzi, danno, responsabilità, indennizzo ed onere che dovesse derivare a Itabus quale conseguenza diretta ovvero indiretta della mancata veridicità di tale dichiarazione, salvo il diritto di Itabus al risarcimento del danno.

8.           Provvigione

8.1.       Itabus, quale corrispettivo dei Servizi Rivenditore erogati ai sensi del precedente Articolo 6, riconoscerà al Rivenditore una somma pari alla percentuale indicata nella Proposta di Adesione (“Percentuale di Provvigione”), applicata sull’importo lordo facciale di ciascun Titolo di Trasporto, venduto dal Rivenditore per il tramite della Piattaforma Itabus per Rivenditori (la “Provvigione”). Eventuali modifiche della Percentuale di Provvigione saranno definite per iscritto dalle Parti.

8.2.        Nel caso in cui la Clientela esibisca al Rivenditore un valido voucher per l’acquisto dei Servizi Itabus, la Provvigione sarà riconosciuta nella misura derivante dall’applicazione della Percentuale di Provvigione alla differenza tra l’importo lordo facciale del Titolo di Trasporto e l’importo del voucher riscattato dalla Clientela.

8.3.        Le Parti convengono che Itabus non riconoscerà al Rivenditore la Provvigione prima che si sia perfezionata l’Attivazione Account Rivenditore e comunque in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia acquistato e/o venduto i Titoli di Trasporto senza servirsi della Piattaforma Itabus per Rivenditori ovvero in difetto di previo accreditamento tramite il proprio Account Rivenditore.

9.           Commissioni Rivenditore

9.1.        È facoltà del Rivenditore richiedere direttamente alla Clientela uno specifico corrispettivo a titolo di

commissione per la prestazione dei Servizi Rivenditore (la “Commissione Rivenditore”).

9.2.        Il Rivenditore si obbliga ad informare la Clientela prima dell’emissione del Titolo di Trasporto, in modo chiaro ed adeguato, dell’esistenza della Commissione Rivenditore, indicandone l’entità. Itabus individua nel valore di Euro 3,00 (tre) la Commissione Rivenditore consigliata.

9.3.        Il pagamento della Commissione Rivenditore da parte della Clientela deve risultare da apposita autonoma ricevuta, che renda evidente che si tratti di un costo correlato ai Servizi Rivenditore e non al Servizio Itabus.

10.        Rendicontazione e Fatturazione

10.1.      Per la gestione della contabilità – rendicontazione delle vendite, calcolo delle Provvigioni, degli Introiti e degli Introiti Netti – le Parti sono tenute ad avvalersi esclusivamente dei dati risultanti da apposita sezione della Piattaforma Itabus per Rivenditori.

10.2.      Itabus si impegna a trasmettere via mail , entro il terzo giorno dalla conclusione di ciascun Periodo di Riferimento (come infra definito), un resoconto delle operazioni eseguite dal Rivenditore (il “Resoconto Itabus”). Il Resoconto Itabus si riferisce alle operazioni eseguite dal Rivenditore in esecuzione del Contratto dal primo all’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui il Resoconto Itabus è trasmesso da Itabus (il “Periodo di Riferimento”) e contiene l’indicazione analitica di tutte le operazioni effettuate, degli Introiti, delle Provvigioni maturate dal Rivenditore e degli Introiti Netti nel Periodo di Riferimento. Resta inteso tra le Parti che il primo Resoconto Itabus si riferirà al periodo tra la data di Attivazione Account Rivenditore e la fine del mese in cui è avvenuta la suddetta Attivazione Account Rivenditore.

10.3.      Il Resoconto Itabus è reso disponibile sulla Piattaforma Itabus per Rivenditori. Itabus provvederà a dare tempestiva idonea comunicazione dell’avvenuto caricamento sulla Piattaforma Itabus per Rivenditori di ciascun Resoconto Itabus, a mezzo e-mail all’indirizzo indicato dal Rivenditore nella Proposta di Adesione (la “Comunicazione Resoconto”).

10.4.      L’importo delle Provvigioni maturate dal Rivenditore nel Periodo di Riferimento sarà fatturato secondo quanto indicato nel Resoconto Itabus, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del Periodo di Riferimento, mediante emissione da parte di Itabus di apposita fattura elettronica in nome e per conto del Rivenditore, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR 633/72, relativa (la “Fattura”).

11.        Rapporti economico-contabili: versamento degli Introiti e Provvigioni

11.1.      La gestione dei rapporti economico-contabili seguirà modalità differenziate in base all’indicazione del

Rivenditore nella Proposta di Adesione di aderire come Rivenditore A o Rivenditore B.


11.2.      Rivenditore B

11.2.1.   Le Parti convengono che il valore corrispondente ai Titoli di Trasporto che il Rivenditore B vende per il tramite della Piattaforma Itabus sarà pagato dal Rivenditore B (i) contestualmente all’inoltro di ciascuna

richiesta di emissione di Titoli di Trasporto, (ii) mediante carta di credito e (iii) al netto (x) della Percentuale di Provvigione calcolata sull’importo lordo facciale del Titolo di Trasporto e (y) dell’importo corrispondente ai voucher riscattati dalla Clientela, in caso di riscatto di voucher. La Piattaforma Itabus calcola l’importo di cui sopra in base ai dati inseriti dal Rivenditore B nel processo di acquisto nonché alla Percentuale di Provvigione a questi riconosciuta dandone evidenza alla voce “importo da pagare” della schermata di sintesi dalla quale il Rivenditore B può inoltrare la richiesta di emissione del Titolo di Trasporto.

11.2.2.   Il Rivenditore B, ultimata con successo l’operazione, incasserà l’importo del Titolo di Trasporto direttamente dalla Clientela unitamente ad eventuali Commissioni Rivenditore applicate. Qualora il pagamento mediante carta di credito da parte del Rivenditore B non vada a buon fine, non sarà emesso il Titolo di Trasporto per cui il Rivenditore B ha inoltrato la richiesta e quest’ultimo non avrà diritto alla relativa Provvigione.

11.3.      Rivenditori A

11.3.1.   Le Parti convengono che il valore corrispondente ai Titoli di Trasporto che il Rivenditore A vende per il tramite della Piattaforma Itabus sarà addebitato da Itabus al Rivenditore A (i) ogni mese, nel giorno di emissione della Fattura relativa alle Provvigioni di cui al paragrafo 10.3, (ii) mediante richiesta di addebito bancario diretto SSD (SEPA Direct Debit) (l’”Addebito SEPA”) sul conto corrente bancario o postale indicato dal Rivenditore A nella proposta di adesione per la domiciliazione dei pagamenti (“Conto Rivenditore A”) e (iii) al netto (x) della Percentuale di Provvigione calcolata sull’importo lordo facciale dei Titoli di Trasporto e (y) dell’importo corrispondente ai voucher riscattati dalla Clientela, in caso di riscatto di voucher. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12.4 (a) per le Contestazioni Resoconto per importi delle Provvigioni inferiori al 10%, l’Addebito SEPA avrà ad oggetto l’importo indicato nel Resoconto Itabus quale valore dei Titoli di Trasporto venduti dal Rivenditore A nel Periodo di Riferimento al netto dell’ammontare delle Provvigioni calcolate e ivi indicate.

11.3.2.   Le Parti convengono che, qualora il Resoconto Itabus evidenziasse vendite eseguite dal Rivenditore A per un importo complessivo superiore ad Euro [͉7.000([͉settemila]), Itabus avrà facoltà di applicare, con riferimento al predetto Rivenditore A e alle operazioni dallo stesso effettuate nei mesi successivi al predetto superamento della soglia, una diversa periodicità di rendicontazione e fatturazione che comporterà, specificamente, l’emissione di resoconti sulle operazioni eseguite dal Rivenditore A con cadenza quindicinale. A tal fine, il periodo di riferimento sarà da intendersi come il periodo ricompreso rispettivamente (i) tra il primo giorno di ciascun mese e il quindicesimo giorno dello stesso mese e (ii) tra il sedicesimo giorno di ciascun mese e l’ultimo giorno dello stesso mese. Conseguentemente, Itabus:

a)   elaborerà singoli Resoconti Itabus con riferimento a ciascuno dei periodi di cui ai predetti punti (i) e

(ii) del presente paragrafo;

b)   renderà disponibile i singoli Resoconti Itabus entro il terzo giorno dalla conclusione di ciascun periodo di cui ai predetti punti (i) e (ii) del presente paragrafo;

c)    emetterà la Fattura entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun periodo di cui ai predetti punti (i) e (ii) del presente paragrafo.

12.        Contestazioni e decadenza

12.1.      Ciascun Rivenditore ha l'obbligo di verificare tempestivamente l’esattezza delle operazioni indicate nel Resoconto Itabus e dei relativi importi. Il Rivenditore A è, inoltre, tenuto alla verifica dell’esattezza degli importi oggetto di ciascun Addebito SEPA.

12.2.      Eventuali contestazioni del Rivenditore in relazione ai dati contenuti nel Resoconto Itabus (le “Contestazioni Resoconto”) dovranno essere comunicate per iscritto ad Itabus entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione Resoconto, fornendo indicazione analitica delle eventuali inesattezze riscontrate nello stesso e relative al volume delle vendite effettuate dal Rivenditore ovvero al conteggio delle Provvigioni da quest’ultimo maturate. Eventuali contestazioni del Rivenditore A relative all’importo dell’Addebito SEPA (di seguito “Segnalazioni Addebito Errato”) dovranno essere comunicate per iscritto ad Itabus entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi alla data di avvenuto Addebito SEPA, fornendo indicazione analitica delle discordanze tra Resoconto Itabus e


Addebito SEPA effettuato. Il Rivenditore invierà le comunicazioni di cui al presente paragrafo 12.2, a mezzo e-mail all’indirizzo amministrazione@itabus.it.

12.3.      Nel caso in cui Itabus riceva dal Rivenditore le Contestazioni Resoconto o le Segnalazioni Addebito Errato entro i termini di cui sopra, le Parti, tempestivamente, effettueranno congiuntamente e in buona fede tutte le valutazioni necessarie per verificare la fondatezza delle Contestazioni Resoconto o delle Segnalazioni Addebito Errato al fine di addivenire, entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’avvenuta ricezione di Contestazioni Resoconto o di Segnalazioni Addebito Errato, ad una condivisa risoluzione delle stesse. Qualora, all’esito delle valutazioni e verifiche di cui al periodo precedente, le Parti dovessero raggiungere un accordo in merito alle Contestazioni Resoconto e ai relativi pagamenti dalle stesse dovuti, Itabus, conseguentemente, procederà ad emettere relativa fatturazione di conguaglio e connessi addebiti e riaccrediti. Diversamente, nel caso in cui le Parti non fossero in grado di raggiungere il suddetto accordo entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’avvenuta ricezione delle Contestazioni Resoconto o di Segnalazioni Addebito Errato, la controversia verrà risolta ai sensi del successivo articolo 21.

12.4.      In caso di Contestazioni Resoconto comunicate dal Rivenditore A entro i termini di cui al paragrafo 12.2, nelle more delle verifiche di cui al precedente paragrafo 12.3, Itabus, entro il terzo Giorno Lavorativo dalla ricezione della Contestazione Resoconto:

(a)      se l’ammontare dei Titoli di Trasporto venduti dal Rivenditore A nel Periodo di Riferimento, ovvero, se del caso, nei periodi di riferimento di cui al precedente paragrafo 11.3.2, o se il calcolo delle Provvigioni indicate nel Resoconto Itabus, sono contestati in misura inferiore al [10]%:

(i)   emetterà Fattura a titolo di acconto al netto delle voci oggetto delle Contestazioni Resoconto;

(ii)  invierà la richiesta di Addebito SEPA per il valore dei Titoli di Trasporto venduti dal Rivenditore A nel Periodo di Riferimento ovvero, se del caso, nei periodi di riferimento di cui al precedente paragrafo 11.3.2, per l’importo delle transazioni riportate nel Resoconto Itabus al netto delle voci oggetto delle Contestazioni Resoconto;

(b)      se l’ammontare dei Titoli di Trasporto venduti dal Rivenditore A nel Periodo di Riferimento, ovvero, se del caso, nei periodi di riferimento di cui al precedente paragrafo 11.3.2, o se il calcolo delle Provvigioni indicate nel Resoconto Itabus, sono contestati in misura uguale o superiore al [10]%, emetterà Fattura a titolo di acconto ed invierà l’Addebito SEPA secondo gli importi indicati nel Resoconto Itabus.

12.5.      Qualora le Contestazioni Resoconto non siano comunicate ad Itabus entro il termine di cui al precedente paragrafo 12.2, il Resoconto Itabus e le Fatture emesse si intenderanno definitivamente accettati dal Rivenditore. In modo analogo, qualora le Segnalazioni Addebito Errato non siano comunicate ad Itabus entro il termine di cui al precedente paragrafo 12.2, le Fatture emesse e gli Addebiti SEPA effettuati si intenderanno definitivamente accettati. Conseguentemente, salvo diverso accordo scritto tra Itabus e il Rivenditore, quest’ultimo prende atto che, mediante l’accettazione tacita o espressa dei citati documenti lo stesso rinuncia, nei limiti di quanto consentito dalla legge, ad ogni azione o pretesa inerente a ulteriori provvigioni, proventi, corrispettivi, contributi, compensi o commissioni, di alcuna natura, o rimborso di ulteriori costi, spese o oneri di alcuna natura per il Periodo di Riferimento ovvero, se del caso, nei periodi di riferimento di cui al precedente paragrafo 11.3.2.

13.        Responsabilità delle Parti

13.1.      Il Rivenditore è responsabile, nei confronti di Itabus, dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e si obbliga, conseguentemente, a risarcire qualsiasi danno subito da Itabus a causa del loro inadempimento.

13.2.      Il Rivenditore è altresì responsabile della correttezza e veridicità delle informazioni relative all’azienda, alla

sua contabilità, al regime fiscale ed ai suoi punti vendita come comunicati ad Itabus.

13.3.      Itabus non è in ogni caso responsabile dei danni subiti dal Rivenditore derivanti da guasto, interruzione di servizio o errore della piattaforma di prenotazione presente sul sito www.itabus.it e sulla Piattaforma Itabus per Rivenditori.

14.        Durata del Contratto e diritto di recesso


14.1.      Il Contratto avrà durata indeterminata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

14.2.      Le Parti si riservano, tuttavia, il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con dichiarazione da comunicarsi secondo quanto previsto dal successivo Articolo 22 con un preavviso di 10 (dieci) giorni.

14.3.      Le Parti espressamente prevedono che il Contratto s’intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c., nell’ipotesi in cui una di esse: (i) venga dichiarata fallita o sottoposta ad una procedura concorsuale; (ii) si trovi in stato di dissesto o insolvenza; (iii) sia sottoposta ad una procedura esecutiva;

(iv) sia iscritta a suo carico ipoteca giudiziale; (v) nel caso in cui i suoi amministratori vengano sottoposti a misure restrittive della libertà personale nell’ambito di qualsiasi procedimento penale pendente in Italia e/o all’estero, dovendosi intendere la presente clausola quale condizione risolutiva del Contratto. Ciascuna Parte provvederà a informare tempestivamente e per iscritto l’altra Parte qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti punti da (i) a (v).

15.        Inibizione dell’Account Rivenditore

15.1.      Le Parti concordano che Itabus si riserva il diritto di inibire al Rivenditore l’accesso alla Piattaforma Itabus per Rivenditori, mediante comunicazione scritta da inviarsi in conformità al successivo Articolo 22 (la “Comunicazione Inibizione Account Rivenditore”), nel caso in cui abbia il fondato sospetto, derivante dall’accertamento di livelli anomali di utilizzo, che il Rivenditore si sia servito della Piattaforma Itabus per Rivenditori anche per porre in essere attività illecite o fraudolente ai danni di Itabus o della Clientela. In tal caso, sarà riconosciuta al Rivenditore la facoltà di contestare il contenuto della Comunicazione Inibizione Account Rivenditore entro e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dalla ricezione della stessa mediante comunicazione scritta, da inviarsi in conformità al successivo Articolo 22 (la “Replica Inibizione Account Rivenditore”), nella quale dovrà essere dimostrato il corretto utilizzo della Piattaforma Itabus per Rivenditori. Nel caso in cui (i) il Rivenditore non dovesse inviare la Replica Inibizione Account Rivenditore ovvero (ii) Itabus, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere che nella Replica Inibizione Account Rivenditore non vengano adeguatamente dimostrati, rispettivamente, il corretto utilizzo della Piattaforma Itabus per Rivenditori e l’adeguata prestazione dei relativi Servizi Rivenditore, Itabus avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo Articolo 16 dichiarando per iscritto all’altra Parte di volersi avvalere della presente clausola, fermo restando il diritto di Itabus al risarcimento dei danni subiti. Diversamente, nel caso in cui Itabus dovesse ritenere adeguato il contenuto della Replica Inibizione Account Rivenditore, l’accesso del Rivenditore alla Piattaforma Itabus per Rivenditori sarà tempestivamente riattivato.

15.2.      Itabus ha inoltre la facoltà di inibire al Rivenditore l’accesso alla Piattaforma Itabus per Rivenditori:

(i)     per violazione degli obblighi previsti dai paragrafi 6.1(i), 6.1(v), 6.1(vi), 6.1(ix), e 6.1(x);

(ii)    limitatamente ai Rivenditori A, nel caso in cui anche solo una richiesta di Addebito SEPA non andasse a buon fine per ragioni non imputabili a fenomeni di natura tecnica; e

(iii)   in caso di utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Itabus in violazione a quanto previsto

all’articolo 18.

15.3.      L’inibizione ha effetto entro il giorno successivo alla data di invio della Comunicazione Inibizione Account Rivenditore.

15.4.      L’accesso del Rivenditore alla Piattaforma Itabus per Rivenditori sarà ripristinato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui Itabus sia venuta a conoscenza del venir meno di una delle circostanze di cui al presente articolo 15, salvi i casi di inadempimento che abbiano dato luogo alla risoluzione del Contratto.

16.        Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

16.1.      Ferma restando l’ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto prevista al paragrafo 14.3, le Parti espressamente convengono che Itabus avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., dichiarando per iscritto al Rivenditore di volersi avvalere della presente clausola, nel caso di inadempimento del Rivenditore alle obbligazioni di cui ai paragrafi 6.1(i), 6.1(ii), 6.1(iii), 6.1(iv), 6.1(v), 6.1(vi), 6.1(viii) 6.1(ix), 6.1(x), 6.2, 6.5nonché all’Articolo 11. È peraltro sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da Itabus.


16.2.      Le Parti convengono altresì che ciascuna di loro abbia la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., dichiarando per iscritto all’altra Parte di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l’altra Parte abbia violato uno degli obblighi in materia di riservatezza di cui al successivo Articolo 19.

16.3.      Le Parti convengono altresì che, in caso di inadempimento di una Parte a quanto previsto dal successivo Articolo 18, ciascuna Parte avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., dichiarando per iscritto all’altra Parte di volersi avvalere della presente clausola.

17.        Divieto di cessione del Contratto

Il Contratto, per espressa volontà delle Parti, non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il previo

consenso scritto dell’altra Parte.


18.        Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte mantiene la proprietà dei propri Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché di quelli preesistenti alla sottoscrizione del Contratto e/o comunque sviluppati e/o acquistati (in licenza o in proprietà), anche a seguito della comunicazione o trasmissione all’altra Parte, e nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso da una Parte all’altra, salvo quanto stabilito nel Contratto o concordato per iscritto tra le Parti. In particolare, le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti i diritti sulle informazioni, i dati, le immagini, i segni distintivi, i marchi, il materiale pubblicitario consegnato al Rivenditore da Itabus sono di proprietà esclusiva di quest’ultima.

19.        Obbligo di riservatezza

Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano potuto avere conoscenza in conseguenza ed a causa dell’esecuzione del Contratto, ivi compresi gli eventuali segreti commerciali comunicati nell’ambito di questa collaborazione, hanno carattere strettamente confidenziale, così come il contenuto del Contratto e delle presenti Condizioni Generali. Pertanto, ciascuna delle Parti, sin d’ora, si obbliga e si impegna a mantenere, e a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, un assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazioni comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali. Detto obbligo permane anche successivamente allo scioglimento del vincolo contrattuale (e.g. in caso di risoluzione, recesso, rescissione ecc.) per un periodo pari a 2 (due) anni dallo scioglimento del vincolo contrattuale stesso.

20.        Trattamento dei dati personali

20.1.      Con riferimento alle attività oggetto del Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il GDPR, il D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, ivi inclusi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

20.2.      Con la sottoscrizione del Contratto, il Rivenditore riconosce e dà atto che i dati personali (es. anagrafica, indirizzo email aziendale, etc.) del proprio legale rappresentante saranno da esso comunicati ad Itabus e verranno trattati da quest’ultimo in qualità di titolare del trattamento per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione del Contratto ed in conformità con l’informativa resa da Itabus ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. Resta inteso che i dati personali relativi ai dipendenti e/o collaboratori del Rivenditore saranno dal Rivenditore medesimo trattati in qualità di titolare del trattamento, previo rilascio da parte di quest’ultimo di apposita informativa sul trattamento dei dati personali, nell’ambito delle proprie procedure interne.

20.3.      Le Parti si danno atto che, nell’esecuzione delle attività di cui al Contratto, il Rivenditore è titolare autonomo del trattamento dei dati personali della Clientela, in forza del rapporto contrattuale intercorrente con questi ultimi per l’attività di vendita dei Titoli di Trasporto per i Servizi Itabus tramite la Piattaforma Itabus per Rivenditori.


20.4.      Itabus, a sua volta, è titolare del trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano i Titoli di Trasporto emessi tramite la Piattaforma Itabus per Rivenditori, in forza del contratto di trasporto stipulato dai clienti medesimi per i Servizi Itabus.

21.        Legge applicabile, scelta della giurisdizione e del foro competente

21.1.      Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che il Contratto nonché le presenti Condizioni Generali, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, saranno interamente regolati dal diritto italiano.

21.2.      Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche solo collegata alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione, nullità, e ad ogni altro aspetto e profilo del Contratto e delle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

22.        Elezione di domicilio – comunicazioni tra le Parti

22.1.      Agli effetti del Contratto e delle presenti Condizioni Generali tutte le comunicazioni da essi previste e/o ad essi relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati.

Se ad Itabus: itabus.commerciale@pec.it

Se al Rivenditore: all’indirizzo PEC indicato nella Proposta di Adesione.

22.2.      Qualora il Rivenditore non disponesse di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 22.1 dovranno essere trasmesse mediante lettera raccomandata A.R. agli indirizzi di seguito indicati presso i quali, rispettivamente, Itabus e il Rivenditore eleggono domicilio.

Se ad Itabus: Itabus S.p.A., Via Casilina 1, 00182 Roma (RM).

Se al Rivenditore: presso l’indirizzo indicato nella Proposta di Adesione.

22.3.      Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, eleggere domicilio altrove ai fini di cui alla presente clausola, comunicando tempestivamente il nuovo indirizzo agli indirizzi e secondo le modalità di cui al presente Articolo 22.

23.        Disposizioni finali

23.1.      Le Parti prevedono che qualsiasi accordo, sia verbale che scritto, concluso tra le stesse in relazione all’oggetto del Contratto si intenderà decaduto, definitivamente superato e sostituito dal momento della sottoscrizione del Contratto.

23.2.      Le Parti si danno vicendevolmente atto che tutti gli accordi relativi all’oggetto del Contratto sono in esso contenuti e non sussiste alcun accordo accessorio né verbale né scritto. Le Parti dichiarano espressamente che qualunque modifica al Contratto e ai suoi allegati non sarà valida e vincolante se non risultante da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti. Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto dovessero essere, per qualunque ragione, dichiarate nulle o invalide, le altre disposizioni contrattuali resteranno perfettamente valide ed efficaci tra le Parti ed il Contratto dovrà quindi essere interpretato come se tale/i disposizione/i non fosse/ro mai stata/e apposta/e. In tal caso le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una clausola sostitutiva che rispetti nella misura massima possibile l’originaria intenzione delle Parti e che più si avvicini in termini economici alla disposizione dichiarata nulla.

23.3.      Le Parti escludono espressamente che il rapporto di cui al Contratto sia qualificabile come contratto di

agenzia regolato dall’art. 1742 e ss. c.c. e, conseguentemente, escludono l’applicabilità di detta disciplina.