Modalità di presentazione reclamo

Per conoscere le modalità di presentazione di un reclamo, i canali di trasmissione e le tempistiche per la gestione, ti invitiamo a leggere l’articolo che segue “Come trasmettere un reclamo”.


Per inviare segnalazioni o ricevere assistenza immediata, puoi accedere alla sezione Assistenza, oppure contattare il nostro servizio clienti al numero 06.88938232; un nostro operatore ti risponderà non appena possibile.


Come trasmettere un reclamo


Se non hai bisogno di assistenza per il tuo viaggio ma vuoi inviare un reclamo per aver rilevato una non coerenza del nostro servizio con uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di vendita e trasporto o dalla carta dei servizi, ti invitiamo a trasmettere le seguenti informazioni:

·       riferimenti identificativi del passeggero e dell’eventuale rappresentante, del viaggio effettuato o programmato e del contratto di trasporto o copia del titolo di viaggio

·       descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa di riferimento o dalle condizioni generali di trasporto Itabus.

Ti ricordiamo che, affinché il tuo reclamo venga correttamente gestito, è importante verificare che tutte le suddette informazioni siano inserite. 


Puoi trasmettere il tuo reclamo, in italiano o in inglese, entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto, attraverso i seguenti canali:

·       sito web, sezione reclamo online;

·       posta raccomandata/ordinaria, sezione reclamo cartaceo.

Entro un mese dal ricevimento, sarà notificata la ricezione del reclamo e il relativo esito. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancata risposta al reclamo nei termini indicati o in caso di rigetto dello stesso, è possibile ricorrere a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie oppure presentare un reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Nel caso in cui i termini di cui sopra non siano rispettati, si matura il diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio in misura non inferiore al:

a)    10% nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;

b)    20% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.

Si precisa che tali indennizzi non sono dovuti nei casi in cui l’importo dello stesso sia inferiore a 4 euro, il reclamo non sia trasmesso dal passeggero con le modalità, gli elementi minimi per il trattamento e le tempistiche previsti oppure al passeggero sia già stato corrisposto un indennizzo relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.